Chi deve pagare l'imposta
Devono pagare l'ICI i proprietari di immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati) anche se non residenti in Italia. In caso di nuda proprietà devono pagare l'ICI i titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione.
In caso di affitto pagano i proprietari.
L'ICI nel Comune di Trento non è dovuta per i terreni agricoli.
Per gli immobili ubicati nel Comune di Trento le aliquote per l'anno 1997 sono le seguenti:
un'aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti gli immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) ad eccezione delle successive diverse aliquote;
un'aliquota del 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in proprietà, usufrutto, uso, abitazione, delle persone fisiche residenti nel Comune, anche nel caso di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese aventi per oggetto la costruzione e la vendita di immobili per un periodo comunque non superiore a 2 anni; per l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata;
un aliquota del 4,5 per mille per gli immobili locali con contratto regolarmente registrato adibiti ad abitazione principale dal conduttore;
un'aliquota del 7 per mille per gli alloggi sfitti, in quanto non locati o non venduti.
Si ricorda che, ai fini del calcolo dell'imposta per l'anno 1997, le rendite catastali dei fabbricali, come risultanti presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano, devono essere rivalutate del 5 per cento.
Analogamente la rivalutazione deve essere applicata sulle rendite catastali presunte relative agli immobili non ancora censiti.
Presso il Servizio Tributi, sono disponibili i valori delle aree fabbricabili ai fini del calcolo dell'imposta dovuta.
Quando effettuare il versamento
L'ICI si paga in due rate:
dal 1° al 30 giugno 1997 la prima rata pari al 90% dell'imposta dovuta per il primo semestre;
dal 1° aI 20 dicembre 1997 il saldo.
Chi vuole può pagare in un'unica rata nel mese di giugno 1991, barrando le caselle acconto e saldo del bollettino di versamento. L'imposta non si versa se è inferiore o uguale a £ 4.000.
Come effettuare il versamento
I bollettini di versamento vengono inviati dalla CA.RI.TRO. SpA al domicilio del contribuente. Qualora il bollettino non fosse pervenuto rivolgersi al Servizio Tributi - via Belenzani, 54 - 3° piano.
I versamenti possono essere effettuati direttamente presso la CA.RI.TRO. SpA - via Manzoni, 16 - Concessionario del Servizio di riscossione, presso gli uffici postali o dando disposizione alla propria banca per il pagamento entro la scadenza utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale.
Il bollettino di conto corrente postale, per gli immobili situati nel Comune di Trento e per tutta la Provincia, deve essere intestato a Servizio riscossione tributi - ICI - Concessionario di Trento -
CA.RI.TRO. SpA - Via Manzoni, 16 - Trento numero di c/c 179382.
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Detrazioni e riduzioni d'imposta
Per le abitazioni principali si detraggono £ 200.000 se l'immobile è destinato a tale uso per l'intero anno o frazioni di £ 200.000 per periodi inferiori all'anno.
La stessa detrazione si applica ad ogni appartamento adibito ad abitazione principale dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché agli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari. a condizione che gli stessi non risultino locati e agli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli Istituti autonomi case popolari.
Per le abitazioni principali dei soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale che hanno presentato regolare istanza a seguito della deliberazione consiliare 25.3.1997, n. 32 si detraggono £ 500.000 e comunque fino alla concorrenza del tributo dovuto.
Denuncia di variazione
Devono presentare la dichiarazione di variazione ICI tutti i contribuenti per i quali, nel corso dell'anno 1996, si sono verificate delle variazioni di immobili (acquisto, vendita, etc.), soggetti all'ICI.
Le variazioni riguardano:
gli immobili trasferiti (venduti, acquistati, ereditati, donati o sui quali si è costituito o estinto un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione);
gli immobili che hanno perso o acquistato il diritto all'esenzione o esclusione dell'ICI;
gli immobili che hanno cambiato caratteristiche: ad esempio area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato, fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; appartamenti che hanno smesso di essere adibiti ad abitazione principale (o che lo sono divenuti) nel corso del 1996 etc;
le aree edificabili che hanno avuto una rivalutazione del valore venale di mercato o che hanno subito un decremento di valore venale durante l'anno 1996.
La dichiarazione va presentata anche se le variazioni sono avvenute tra il 16 e il 31 dicembre 1996.
La dichiarazione da compilarsi sul modulo in distribuzione presso il Servizio Tributi, le Circoscrizioni e l'Ufficio Relazioni con il pubblico, deve essere presentata dal 1° maggio al 30 giugno 1997 (entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1996) presso il Servizio Tributi o una qualsiasi Circoscrizione oppure spedita con raccomandata senza ricevuta di ritorno a: Comune di Trento - Servizio Tributi - Via Belenzani 54 - 38100 Trento, scrivendo sulla busta "Dichiarazione ICI 1996".
Per la compilazione del modulo di Dichiarazione il contribuente dovrà attenersi alle istruzioni allegate alla dichiarazione.
Informazioni
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti presso il Servizio Tributi Via Belenzani 54, con orario 8.30-12.00 e 14.30-16.30 dal lunedÌ al giovedÌ e 8.30-12.00 il venerdÌ, oppure telefonando al numero verde 1670/16832 del servizio infotributi.
Normativa di riferimento
(Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504; L- 23.12.1996, n. 662; Deliberazioni 25.3.1997, n. 30 e 32 e deliberazione G.C. 1.4.1997, n. 617). |